Codice civile

Art. 2150 c.c. — Rappresentanza della famiglia colonica

[1]Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

[2]Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attività connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volontà di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attività di lavoro, sia nella libertà di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonché di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..

    Art. 2141 c.c. · Art. 2142 c.c. · Art. 2150 c.c. · Art. 7 Norme in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2150 dispone che il mezzadro rappresenta i componenti la famiglia colonica, precisando che tale potere di rappresentanza sussiste solo nei confronti del concedente e per quanto attiene ai rapporti relativi alla mezzadria. Tuttavia si è ritenuto opportuno sancire che le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garentite dal suo patrimonio e da quello comune della famiglia colonica, escludendo una responsabilità solidale dei componenti di questa. Il che appare più consono all'essenza dei rapporti. Il capo famiglia rappresenta i singoli solo per quanto attiene alla comunione familiare. Entro questo ambito può ammettersi che rappresenti anche gli incapaci: mentre non si vede come possa vincolare pure il patrimonio personale di costoro, se non ha potestà o tutela sui medesimi. I componenti della famiglia colonica non rispondono quindi col loro patrimonio personale, se non hanno prestato espressa garanzia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 874

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2150 · fonte del testo

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