Art. 5 — Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali. Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art5 · fonte del testo

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