Codice civile

Art. 2147 c.c. — Obblighi del mezzadro

[1]Il mezzadro e' obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

[2]E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'obbligo principale del mezzadro è quello di prestare il suo lavoro e quello della famiglia colonica (art. 2147). Il lavoro è prestato secondo le direttive del concedente, che ha la direzione dell'impresa, e dev'essere prestato nella intensità e quantità richiesta dalle esigenze della coltivazione, col quale termine il codice intende riferirsi non solo all'attività inerente alla lavorazione del fondo, ma anche a quella relativa all'esercizio delle attività connesse. Secondo la disciplina tradizionale (art. 1657 codice 1865) la spesa della mano d'opera necessaria alla normale coltivazione del podere gravava interamente sul mezzadro. Questo principio è riprodotto nel capoverso dell'art. 2147, però senza carattere cogente, in quanto esso si applica solo in mancanza di norme corporative, di convenzioni o di usi. Gli altri obblighi del mezzadro sono enunciati negli articoli 2148 e 2149. Così il mezzadro deve risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica, custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività, custodire e conservare le altre cose affidategli con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può cedere la mezzadria nè affidare ad altri la coltivazione del podere senza il consenso del concedente. Per evitare che il mezzadro distragga le energie lavorative dalla coltivazione del podere, gli è vietato di svolgere attività a suo esclusivo profitto e di compiere prestazioni a favore di terzi, senza il consenso del concedente. S'intende che il divieto, seppure formulato letteralmente per il mezzadro, vale anche per i componenti della famiglia colonica. Non sono riprodotte le disposizioni contenute negli articoli 1658 e 1659 del codice del 1865, perchè esse prevedono fattispecie di attività lavorative comprese genericamente nella formula dell'art. 2148.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 873

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2147 · fonte del testo

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