Art. 215 c.c. — Separazione dei beni
((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975
((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Se è indubbio che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., esige che ad esso si adegui e si informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali e che la disciplina risultante dalla disposizione di cui all'art. 215 cod. civ. può dar luogo a situazioni di inadeguata tutela giuridica (per la mancata previsione di un regime patrimoniale che tenga conto dei diritti di una donna che abbia dedicato la sua attività esclusivamente all'adempimento dei doveri di moglie e di madre), è non meno incontestabile che il potere di ovviare a tali inconvenienti e di colmare tali lacune, per le complesse e radicali riforme ed i necessari adattamenti del sistema, che ciò comporta, spetta esclusivamente al legislatore. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 cit. (il quale non prevede che la comunione incidentale degli acquisti dei beni sia presunta tra i coniugi), sollevata - in riferimento all'art. 29 Cost. - in base alla considerazione che la moglie non esplicante un'attività professionale autonoma sarebbe priva di una tutela adeguata poiché, ove non sia stata espressamente stipulata - nelle forme previste dall'art. 162 cod. civ. - la comunione dei beni, essa, in caso di separazione personale, si troverebbe nell'impossibilità di far valere i propri diritti sulla casa coniugale e in genere sui beni acquistati dal marito durante il matrimonio con i proventi del lavoro e del risparmio comune.
Art. 215 c.c. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 38 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Non e' permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorche' quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione puo' essere stabilita anche se v'e' costituzione di dote, ferma in ogni caso l'inalterabilita' delle precedenti convenzioniaggiunto: I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art215 · fonte del testo
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