Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1972 dal

tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Greggio Bruna

e Bolzani Ermanno, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25

ottobre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di separazione vertente tra Greggio

Bruna e Bolzani Ermanno il tribunale di Novara ha sollevato di ufficio,

in riferimento all'art. 29 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile, in quanto

non prevede che la comunione incidentale degli acquisti sia presunta

tra coniugi, indipendentemente dalla stipula di atto pubblico, imposto

a pena di nullità dall'art. 162 del codice civile.

Si afferma nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata

violerebbe il principio di cui all'art. 29 della Costituzione, della

eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Infatti, nelle ipotesi in

cui uno dei coniugi non collabori direttamente con l'altro

nell'esercizio di una attività specifica, pur prestando

quotidianamente la propria opera per l'incremento del benessere

familiare, come nel caso della moglie, che provvede alla cura del

marito, dei figli e della casa, mentre da un lato non è ipotizzabile

una comunione tacita familiare, dall'altro, in caso di separazione, non

può essere riconosciuto al coniuge predetto, alla stregua della

disciplina vigente ed ove non sia stata convenuta con atto pubblico la

comunione degli acquisti, alcun diritto sugli incrementi patrimoniali

avvenuti a favore dell'altro coniuge.

Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale non vi è stata

costituzione delle parti private né intervento del Presidente del

Consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Novara ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile, in

riferimento all'art. 29 della Costituzione, "in quanto (l'art. 215) non

prevede che la comunione incidentale degli acquisti sia presunta tra

coniugi, indipendentemente dalla stipula di atto pubblico, imposto a

pena di nullità dall'art. 162 del codice civile".

Secondo l'ordinanza di rimessione, il vigente regime legale di

separazione dei beni sarebbe in grave contrasto con l'articolo 29 della

Costituzione, che vuole il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale

e giuridica dei coniugi, con i soli limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell'unità familiare, in quanto, ove i coniugi non abbiano

convenzionalmente stipulato la comunione dei beni, nella forma

richiesta dall'art. 162 sotto pena di nullità, in caso di separazione

personale, la moglie non esplicante attività professionali estranee

all'ambito della famiglia si troverebbe nella impossibilità di far

valere i propri diritti sulla casa coniugale, e in genere sui beni

immobili e mobili acquistati dal marito durante il matrimonio con i

proventi del lavoro e risparmio comune, alla cui formazione essa abbia

contribuito con l'opera di casalinga e collaboratrice del marito

nell'economia familiare.

Una congrua tutela del coniuge economicamente più debole,

generalmente della donna, potrebbe attuarsi a giudizio del tribunale di

Novara, ove al regime di separazione dei beni si sostituisse "l'altro

principio, scaturente da un diverso regime, non attuato dalla vigente

legislazione, caratterizzato dalla presunta comunione tra coniugi, non

certo di tutti i loro beni e relativi utili, ma almeno degli acquisti

effettuati durante la convivenza coniugale": "abrogato il principio

normativo della presunzione di appartenenza ad un solo dei coniugi dei

beni a lui intestati, automaticamente verrebbe a sostituirsi l'opposto

principio della presunzione di appartenenza in comunione ad entrambi i

coniugi dei beni acquistati durante il periodo di convivenza coniugale,

salva, nei singoli casi, la prova del contrario".

2. - La questione non è fondata. Il principio dell'eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 della

Costituzione, esige certamente che ad esso si adegui ed informi anche

il regime positivo dei rapporti patrimoniali; ed è incontestabile che

la vigente disciplina legislativa di questi rapporti può dar luogo a

situazioni di inadeguata tutela giuridica, tra le quali appare

particolarmente grave e meritevole di protezione, specie nel caso di

separazione personale, quella della donna priva di un proprio lavoro

professionale autonomo, che abbia dedicato la sua attività

all'adempimento dei doveri di moglie e di madre, occupandosi

assiduamente delle cure e faccende domestiche. In regime di separazione

dei beni, il contributo recato dall'operosità e dall'abnegazione della

casalinga all'economia familiare e al risparmio dell'azienda domestica,

molto spesso ragguardevole anche se difficilmente valutabile in denaro,

rimane privo di efficace tutela, specie quando il marito abbia

investito i risparmi, frutto delle comuni fatiche e rinunzie,

nell'acquisto a nome proprio di beni immobili o mobili.

Se, sotto questo profilo, si deve riconoscere che il vigente

ordinamento italiano presenta una vera lacuna, occorre tuttavia

dichiarare, con eguale chiarezza, che il potere di colmare tale lacuna

compete esclusivamente al legislatore. Ciò appare con sicura evidenza

dalla stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio, ove si prospetta la

questione di costituzionalità dell'art. 215 del codice civile,

proponendo la sostituzione del regime legale di separazione dei beni

con quello della comunione, e addirittura di uno speciale tipo di

"comunione incidentale presunta", limitata agli acquisti effettuati

dall'uno o dall'altro coniuge durante la convivenza coniugale, salva la

facoltà di prova contraria.

A prescindere da ogni riserva sul merito della questione - poiché

la formula proposta non sembra, di per sé, sufficiente ad assicurare

in ogni caso l'uguaglianza dei coniugi nel regolamento dei reciproci

rapporti patrimoniali in caso di separazione, e dà luogo a molteplici

motivi di perplessità -, è ovvio che una siffatta radicale riforma

del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi non può che spettare

al legislatore. È superfluo aggiungere che la riforma del regime dei

rapporti patrimoniali tra coniugi si inserisce necessariamente in una

più ampia, organica riforma dell'intero ordinamento del matrimonio e

del diritto di famiglia, con riflessi sul sistema delle successioni,

legittime e testamentarie. Solo in tale sede il legislatore potrà

procedere ad una piena attuazione del principio costituzionale della

parità giuridica dei coniugi anche sotto il profilo dei rapporti

patrimoniali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 215 del codice civile sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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