Art. 216 c.c. — Fonti del regolamento della comunione
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 216 del progetto riproduceva la norma dell'art. 1438 del codice del 1865, secondo la quale il marito può alienare o ipotecare i beni della comunione, purchè a titolo oneroso. Per garantire la moglie da eventuali abusi del marito è stato chiesto di ripristinare il sistema del progetto preliminare, per cui il marito non poteva alienare o ipotecare i beni senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale. Senonchè, come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo, è necessario assicurare al marito una posizione di preminenza nell'amministrazione della comunione, per non infirmare l'unità economica della famiglia e non impacciare l'amministrazione stessa. Non è giustificata la preoccupazione di possibili abusi da parte del marito, poichè, in questa ipotesi, è prevista la separazione dei beni. Per le ragioni già dette a proposito dell'art. 185 sull'amministrazione della dote, non si è ritenuto di sostituire nell'art. 222, al concetto di lontananza del marito, quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie possa essere autorizzata ad assumere l'amministrazione dei beni della comunione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 132
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.
tolto: In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art216 · fonte del testo
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