Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2108, comma

2, del codice civile (lavoro straordinario e notturno) promosso con

ordinanza emessa il 7 gennaio 1976 dal Pretore di Milano, nella causa

di lavoro vertente tra Palmieri Antonio e daltri e la Breda siderurgica

s.p.a., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione della Breda siderurgica s.p.a.e di

Palmieri Antonio ed altri e l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Walter Prosperetti, per la Breda siderurgica s.p.a. e

l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso della causa di lavoro promossa ex art. 414 c.p.c.

contro la Breda siderurgica s.p.a. - ora "Nuova SIAS s.p.a." - da

Palmieri Antonio ed altri 28, tutti operai della predetta società, il

Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976, e

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, sollevava d'ufficio,

in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, Cost.,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo

comma, del codice civile, "nella parte in cui esclude il diritto alla

maggiorazione retributiva per il lavoro notturno compreso in regolari

turni periodici".

L'adito Pretore, premesso in fatto che l'organizzazione produttiva

della convenuta è articolata in tre turni quotidiani cui gli attori

vengono volta a volta adibiti, osserva: in primo luogo, che

l'esclusione di cui all'impugnata norma, derivando dalla strutturazione

del lavoro, non già dall'intima natura della prestazione di esso da

parte dei lavoratori, opera un "ingiustificato trattamento retributivo"

fra questi, secondo che "prestino attività, o non, in regolari turni

periodici" (onde la violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.); in

secondo luogo, che "si denega, così facendo, quella equipollenza tra

retribuzione e gravosità del lavoro, che appare sicuramente tutelata"

dall'art. 36, primo comma, Cost.

2. - Innanzi alla Corte costituzionale, si sono costituiti, sia i

ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Leon, sia la ex

Breda, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Prosperetti, ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato.

3. - Secondo la difesa dei ricorrenti, poiché questi non avevano

domandato una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno da essi

prestato a turni avvicendati, in quanto già la percepivano in virtù

degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva,

evidentemente il Pretore ha considerato determinante, ai fini della

decisione, "la natura legale o contrattuale del comando istitutivo

della maggiorazione". E ciò, perché la Costituzione ha vincolato il

legislatore ad assicurare esso il rispetto dei principi costituzionali,

e conseguentemente non ha rimesso a soggetti diversi, a norme eteronome

di stabilire la disciplina egualizzante e rispettosa del principio

della retribuzione proporzionata alla gravosità del lavoro. La

questione è perciò rilevante ed è altresì fondata, non potendosi

ravvisare alcuna differenza strutturale tra il lavoro notturno

continuativo e quello a turni avvicendati.

La convenuta società ex Brema, a sua volta, eccepisce

preliminarmente l'irrilevanza della questione, osservando: è

incontroversa fra le parti l'obbligatorietà della corresponsione della

maggiorazione retributiva per il lavoro notturno distribuito in

regolari turni periodici, essendo prevista dall'art. 7 del contratto

collettivo nazionale di lavoro del 4 maggio 1973; il solo punto

controverso è quello della computabilità, o meno, della suddetta

maggiorazione retributiva nel calcolo delle diverse indennità indicate

dai ricorrenti. Per risolvere tale punto, il giudice deve ricercare,

relativamente all'indennità di anzianità, se ricorra la continuità

della corresponsione dell'emolumento (art. 2121 c.c.) e, relativamente

agli altri istituti, quale fu la volontà delle parti in ordine alla

determinazione delle indennità contrattuali. Ne deriva l'ininfluenza

del problema della natura, contrattuale o legislativa, dell'obbligo

della maggiorazione e, quindi, l'irrilevanza della questione. Ma questa

è comunque infondata nel merito per molteplici motivi: il lavoro

notturno distribuito in regolari turni periodici è meno gravoso

rispetto a quello abituale, che altera definitivamente il normale ciclo

biologico, ed anche rispetto a quello saltuario; è perciò pienamente

giustificata la scelta del legislatore di rimettere all'autonomia

collettiva la possibilità di valutare la gravosità dei diversi tipi

di lavoro notturno; non è violato l'art. 3, secondo comma, Cost., in

quanto si tratta di discipline diverse regolanti situazioni

oggettivamente diverse; infine, non è violato neppure l'art. 36, primo

comma, Cost., dato che l'art. 39Cost. consente che sia lasciato

all'autonomia collettiva di stabilire quale sia la retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga

dichiarata infondata. In riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost.,

in quanto il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici

presenta tali caratteristiche differenziali rispetto a quello

costituente prolungamento dell'orario normale dal quale soltanto, e non

anche dal primo, deriverebbe quel disagio che postula una maggiore

retribuzione - da rendere pienamente ragionevole la scelta del

legislatore di prevede retrattamenti differenziati per situazioni

obiettivamente diverse; in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost.,

poiché, venendo il lavoro notturno in considerazione non in relazione

alla qualità, intesa quale risultato dell'attività del prestatore

d'opera, bensì alle condizioni estrinseche nelle quali esso si svolge,

la maggior retribuzione imposta per quello più gravoso, siccome non

compreso in regolari turni periodici, appare pienamente in linea col

criterio di proporzionalità sancito dalla norma costituzionale

invocata.

La difesa della convenuta ha depositato memoria, con la quale si

ribadiscono le argomentazioni già svolte.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 1982, le difese delle parti

hanno ampiamente illustrato le rispettive ragioni. Considerato in diritto :

1. - La norma di cui all'art. 2108, secondo comma, del codice

civile, stabilendo che "il lavoro notturno non compreso in regolari

turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione

rispetto al lavoro diurno", darebbe luogo, ad avviso del Pretore, ad

una ingiustificata diversità del trattamento retributivo dei

lavoratori a seconda che il lavoro notturno da essi prestato sia o meno

distribuito in regolari turni periodici ed altererebbe, inoltre, nel

caso che il lavoro notturno venga svolto secondo turni avvicendati,

l'equipollenza fra retribuzione e gravosità del lavoro, con

conseguente violazione, non solo dell'art. 3, secondo comma, ma anche

dell'art. 36, primo comma, Cost..

2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo, poiché è

assolutamente pacifico che gli attori, in virtù degli accordi

raggiunti in sede di contrattazione collettiva (nella specie,

colc.c.n.l. del 4 maggio 1973 per i dipendenti delle aziende

metalmeccaniche a partecipazione statale), percepivano una

maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto con

avvicendamento in turni, l'oggetto della domanda risulta allora

costituito dalla pretesa che quella maggiorazione fosse computata nel

calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle

erogazioni relative a ferie, festività, permessi, tredicesima

mensilità, scatti di anzianità ed indennità di fine rapporto.

In tale contesto di fatto, il contrasto che il Pretore di Milano è

chiamato a dirimere non è in alcun modo collegato con la norma

impugnata (la quale non prevede la computabilità neppure per il lavoro

notturno continuativo), ma concerne la determinazione dei caratteri

dell'emolumento percepito dai lavoratori ricorrenti in relazione a

parametri di valutazione che né sono stabiliti dall'art. 2108, secondo

comma, del codice civile, né in alcun caso attengono alla natura

normativa o pattizia della fonte costitutiva dell'obbligo del datore di

lavoro di corrispondere la maggiorazione.

Pertanto, lo stabilire, ai fini della definizione del giudizio

pendente innanzi al Pretore di Milano, se l'emolumento in questione sia

o meno "di carattere continuativo" o debba annoverarsi tra gli elementi

che compongono la "retribuzione globale di fatto", ovvero se, per

"orario normale" di lavoro, cui fa talora riferimento il citato

c.c.n.l., debba intendersi il solo lavoro diurno o anche quello

notturno compreso in regolari turni periodici, è problema

squisitamente ermeneutico, sul quale nessuna incidenza avrebbe la

decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile,

sollevata dal Pretore di Milano, con ordinanza in data 7 gennaio 1976,

in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANOANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIOLA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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