Art. 2107 c.o.m. — Sanzioni disciplinari

All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

  • a)la diffida per iscritto;
  • b)la multa in detrazione della paga;
  • c)la sospensione di permessi e licenze;
  • d)il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
  • e)la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2107 · fonte del testo

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