Art. 2068 c.c. — Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

[1]Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorita' in conformita' della legge.

[2]Sono altresi' sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-9 aprile 1969, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

Testo vigente dal 17 aprile 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/1969

    Ha colpito questo articolo
    9 aprile 1969

    Il settore del lavoro domestico disciplinato, in atto, principalmente dal Codice civile e dalla legge 2 aprile 1958 n. 339, è tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva, come, peraltro, la Corte ha affermato nella sent. n. 101 del 1968. Infatti, la vigente disciplina legislativa del rapporto di lavoro domestico denuncia e conferma l'orientamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro domestico, ma non esclude, anzi prospetta, come eventuale e possibile l'autonomia collettiva di diritto privato, nella stessa materia. E non può a priori escludersi che codesta autonomia collettiva trovi garanzia costituzionale nell'art. 39 della Costituzione.

    Art. 2068 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 101/1968

    Questione infondata
    16 luglio 1968

    L'art. 2068, comma secondo, Codice civile, nell'escludere dalla regolamentazione collettiva i rapporti di lavoro domestico, detta una disciplina rivolta alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse di utilizzare lo strumento, sia pure ad esse connaturale, della contrattazione collettiva: esso non contiene, invece, alcuna norma destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati.

    Art. 2068 c.c. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina del contratto collettivo, secondo la legge sindacale, trovava un limite assoluto nella preesistenza di forme di regolamento legale o amministrativo del medesimo rapporto. Dispone l'art. 52 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che «non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi in riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atto della pubblica autorità». Il precetto si riferisce sia ai rapporti di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici minori, sia ai rapporti di lavoro dei dipendenti da concessionari di pubblici servizi o da appaltatori di opere pubbliche, per le parti regolate da norme legislative o da clausole dei capitolati di concessione o di appalto. A questo principio non può tuttavia più attribuirsi un valore assoluto, tenuto conto del moltiplicarsi degli enti pubblici, molti dei quali hanno forme di organizzazione e fini economici analoghi a quelli delle imprese private. L'esigenza di regolare con criteri uniformi i rapporti di lavoro per questi settori della produzione doveva determinare e ha determinato notevoli deroghe al principio suaccennato. Infatti con il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316, e con la successiva legge 16 giugno 1938, n. 1303, venne revocato il divieto di inquadramento sindacale per gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività prevalentemente economica e, conseguentemente, è stata ammessa la possibilità di regolare mediante contratto collettivo una vasta categoria di rapporti di pubblico impiego che prima erano soggetti ad una disciplina di autorità. Vi sono poi enti pubblici, che pur non avendo come fine istituzionale lo svolgimento di un'attività economica e non essendo quindi inquadrabili nelle associazioni professionali, assumono tuttavia la gestione di imprese economiche, in via accessoria od occasionale. Anche in questa ipotesi non vi è plausibile motivo per sottrarre alla disciplina corporativa i rapporti di lavoro che fanno capo all'impresa. Consegue dai suesposti rilievi che la natura pubblica dell'ente assuntore non è più ragione sufficiente per sottrarre il rapporto di lavoro alla disciplina del contratto collettivo, poichè il criterio di esclusione è dato, più che dalla qualità del soggetto, dall'indole della sua attività. Le medesime ragioni suffragano l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti dai concessionari di pubblici servizi e dagli appaltatori di opere pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti. Trattasi, invero, di rapporti che si svolgono nell'ambito di imprese economiche e che, perciò solo, rientrano di pieno diritto nella sfera di applicazione delle norme corporative, la quale non è limitabile da clausole di capitolato, a meno che le limitazioni non siano autorizzate dalla legge. Per queste considerazioni, in deroga all'art. 52 del decreto di attuazione della legge sindacale, è stata introdotta la disposizione del primo comma dell'art. 2068, secondo la quale l'atto della pubblica autorità, in sè e per sè considerato, non è idoneo ad escludere il rapporto di lavoro dalla disciplina collettiva, ove la disciplina del rapporto in via d'autorità non trovi il fondamento in una norma di legge. La norma dell'art. 2068 si collega con quella dell'art. 2093, per cui le disposizioni del presente libro si applicano a tutti gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali e anche agli enti pubblici non inquadrati, limitatamente alle imprese da essi esercitate. La sottrazione alla disciplina del contratto collettivo dei rapporti di lavoro aventi per oggetto prestazioni di carattere personale e domestico (art. 2068, secondo comma) riproduce testualmente l'art. 52 R. decreto 1° luglio 1926 e non dà luogo a rilievi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 815

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1969

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 aprile 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-9 aprile 1969, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2068 · fonte del testo

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