La legge 3 aprile 1933, n. 437, ha esteso la disciplina giuridica dei contratti collettivi ai contratti di associazione agraria e a quelli di affitto a coltivatori diretti del fondo. Le disposizioni di quella legge non potevano essere trascurate; ma il codice, regolando la stessa materia, differisce in qualche punto dalla legge speciale. Innanzi tutto l'art. 2079 precisa che il regolamento collettivo si riferisce ai rapporti di associazione agraria di cui al capo II del titolo II, e cioè alla mezzadria, alla colonia parziaria ed alla soccida, mentre questo ultimo rapporto, quando non sia accessorio della mezzadria e della colonia, è escluso dalla legge del 1933. Inoltre la legge speciale prescrive che le associazioni professionali, nella formazione dei patti collettivi, devono conformarsi alle consuetudini ed alle condizioni locali. Pur riconoscendo l'importanza che in questa materia hanno gli usi locali, ho considerato che l'imporne in ogni caso l'osservanza da un lato costituirebbe un limite all'autonomia delle associazioni professionali e dall'altro contraddirebbe agli scopi della disciplina corporativa, non potendosi escludere che vi siano consuetudini contrarie all'interesse della produzione. È parso quindi che il compito di apprezzare le circostanze che consiglino il rispetto delle consuetudini nei contratti collettivi spetti alle associazioni professionali. Restano, peraltro, fermi nella contrattazione collettiva gli altri limiti che sono imposti dalla speciale natura del rapporto e che in via di esemplificazione siano indicati nel secondo comma dell'art. 2079. Infine l'art. 3 della legge sopra richiamata dispone che l'inserzione automatica delle clausole del contratto collettivo non ha luogo rispetto ai contratti di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto con obbligo di miglioria, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo. Ora le medesime ragioni che consigliarono al legislatore di rispettare transitoriamente i rapporti in corso sussistono tutte le volte che il contratto con obbligo di miglioria già esiste quando interviene il regolamento collettivo. In questo senso dispone l'art. 2080.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 828