Codice civile

Art. 2072 c.c. — Deposito e pubblicazione

[1]Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

[2]Prima della pubblicazione l'autorita' governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del contratto collettivo.

[3]La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

[4]Contro il rifiuto di pubblicazione e' ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2072 · fonte del testo

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