Codice civile

Art. 202 c.c. — Casi di separazione

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[1]La separazione della dote e' disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa e' in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.

[2]Se la separazione e' pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorita' giudiziaria ha facolta' di ordinare la separazione della dote.

[3]La separazione stragiudiziale e' nulla.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1987

    Illegittimità dichiarata
    19 gennaio 1987

    La parità dei coniugi è il valore fondante il nuovo diritto di famiglia. È pertanto costituzionalmente illegittimo per lesione di detto principio, l'art.202, comma primo, cod.civ. (norma tuttora in vigore per le doti costituite precedentemente alla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975), nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

    Art. 202 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Della separazione della dote dai beni del marito. Il progetto, nel capoverso dell'art. 198, dava facoltà alla moglie di chiedere la separazione della dote in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi. È stato osservato che tale facoltà non era giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa di entrambi i coniugi ed è stato poi proposto di aggiungere una disposizione di carattere generale, la quale permetta al tribunale di autorizzare la separazione della dote e di dare le opportune disposizioni, secondo le circostanze, e tenendo conto dell'interesse della famiglia. Aderendo a queste osservazioni, nel secondo comma dell'art. 202, è stata prevista l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote, Allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa; ed è stato soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare, o non, in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 128

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art202 · fonte del testo

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