Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile

1977 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente

tra Barresi Giuseppe e Malgioglio Giacinta, iscritta al n. 439 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 203 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Caltagirone, nel corso del procedimento civile di

separazione tra i coniugi Barresi Giuseppe e Malgioglio Giacinta,

sollevava con ordinanza del 14 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11

maggio 1979, questione di legittimità costituzionale - in relazione

all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 202, primo comma, del

codice civile (abrogato a seguito della legge 19 maggio 1975, n.151),

nella parte in cui non consente la separazione della dote nel caso di

separazione dei coniugi non addebitabile all'uno o all'altro.

Contestualmente infatti il Tribunale aveva pronunciato la

separazione personale ai sensi del primo comma dell'art.151 del

codice civile, avendo le parti rinunciato alla domanda tendente ad

accertare l'addebito della separazione stessa, come consente la

Novella del 1975.

Poiché la disposizione impugnata (tuttora in vigore per le doti

precedentemente costituite, ex art. 227 della legge

n. 151 del 1975), permette la separazione della dote solo nel caso di

separazione personale pronunciata per colpa del marito, si viene a

determinare - secondo il giudice a quo - un privilegio a favore del

marito stesso "che potrebbe trovare giustificazione nella sua assenza

di colpa e nella presenza di colpa della moglie, ma che mal si

giustifica nel caso in cui... non si proceda all'accertamento

dell'addebitabilità".

In tale situazione consentire al marito di continuare ad

amministrare i beni dotali (nella specie una casa situata nel Comune

di Palagonia, costituita in dote per atto notaio Salvatore Musumeci

del 26 gennaio 1965) significa violare il principio della parità dei

coniugi, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Circa la rilevanza della questione, essa deriverebbe

dall'impossibilità di decidere, senza la richiesta pronuncia della

Corte, sulla domanda di separazione della dote proposta nello stesso

giudizio de quo dalla signora Malgioglio. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza del 14 aprile 1977 il Tribunale di Caltagirone

chiede la verifica di costituzionalità dell'art. 202, comma primo,

ultima ipotesi, nella parte in cui non consente la separazione della

dote nel caso di separazione dei coniugi senza che la stessa sia

addebitabile all'uno o all'altro.

Ritiene il Tribunale a quo che quando non si proceda

all'accertamento dell'addebitabilità della separazione perché il

giudice non ne è richiesto dai coniugi a norma dell'art. 33 della

legge 19 maggio 1975, n. 151 (legge di riforma del diritto di

famiglia che novella l'art. 151, comma secondo, del codice civile)

"consentire al marito la continuazione dell'amministrazione del bene

dotale... costituisce un privilegio che urta contro il principio

della parità dei coniugi discendente dalla norma di cui all'art. 3

della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi

alla legge".

2. - La questione è fondata.

Va premesso che tra le norme finali e transitorie della legge n.

151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, l'articolo 227

stabilisce che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima

dell'entrata in vigore della Novella continuano ad essere

disciplinati dalle norme anteriori. Proprio perché la riforma ha

abrogato l'istituto della dote e aboliti dal codice civile vigente

gli artt. da 177 a 209, il corpus normativo conservato in vigore

dalla norma transitoria pone il problema della sua compatibilità con

i principi costituzionali, che avendo ispirato e guidato la legge

riformatrice, sono in certa misura più esigentemente precettivi che

non in precedenza.

In particolare la parità dei coniugi, inscritta nel più generale

principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui

all'art. 3 della Costituzione, ed esplicitamente dichiarata nell'art.

29, comma secondo, della Costituzione - "Il matrimonio è ordinato

sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare" - è il

valore fondante il nuovo diritto di famiglia, da cui la dote è stata

radicalmente espunta in quanto espressiva di una diseguaglianza di

ruoli giuridico-patrimoniali tra uomo e donna nella società

coniugale.

Quando il regime transitorio di ultrattività dell'istituto dotale

implichi un grave e non giustificabile vulnus del principio

costituzionale della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è

ineludibile l'istanza di un intervento additivo, che raccordi la

vecchia normativa con i valori costituzionali, compiutamente inverati

dalla nuova.

Se la separazione personale è infatti pronunziata dal giudice

senza addebito, viene a cadere sia la tassatività

dell'ipotesi di cui al comma primo, ultima parte, dell'art. 202 del

codice civile, abrogato ex art. 77 della legge n. 151

del 1975 e conservato in vigore ex art. 227 della stessa legge:

separazione della dote disposta nel caso di separazione personale

pronunziata per colpa del marito; sia di quella del secondo comma:

facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare la separazione della

dote dai beni del marito, quando la separazione personale è

pronunziata per colpa di entrambi i coniugi.

Nell'un caso e nell'altro la separazione del compendio dotale dai

beni del marito postula una misura punitiva e insieme un giudizio di

inaffidabilità del marito rispetto al suo ruolo di amministratore

della dote della moglie.

Ma sopravvenuto l'art. 33 della legge n. 151 del 1975, che

introduce nel nuovo art. 151 del codice civile anche la separazione

personale pronunciata dal giudice senza addebito, la separazione

della dote dai beni del marito verrebbe in questa ipotesi recenziore

ad essere esclusa con la conseguenza della intangibilità del ruolo

maritale di amministratore della dote e della inammissibilità della

domanda della moglie di assumerlo su di sé. La lesione della parità

dei coniugi è qui di tutta evidenza e priva di qualsivoglia

giustificazione che sia riconducibile alla garanzia costituzionale

dell'unità familiare.

Questa infatti non è garantita dall'amministrazione della dote in

mano del marito più che non lo sia in quella della moglie, dal

momento che la destinazione e il regime del compendio dotale, mutando

il titolare dei poteri di amministrazione, restano inalterati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo,

del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione

della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la

separazione personale sia stata pronunziata senza che sia

addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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