Codice civile

Art. 1834 c.c. — Depositi di danaro

[1]Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

[2]Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il deposito di una somma di danaro produce trapasso della proprietà del danaro alla banca, e obbligo del restituire il tantumdem, nella stessa specie monetaria (articolo 1834, primo comma). Di solito, per i depositi di danaro a risparmio la banca rilascia un libretto; in esso devono annotarsi tutte le operazioni, e la sottoscrizione dell'impiegato della banca fa piena prova nei rapporti tra questa e il depositante, purchè l'impiegato che ha sottoscritto sia quello che figura addetto al servizio, senza che il cliente abbia l'onere di indagini sulla realtà dell'incarico apparente (art. 1835). Si attribuisce al libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una persona, il carattere di titolo di legittimazione (art. 1836); il che facilita le operazioni, consentendo alla banca di pagare validamente anche senza indagini sui rapporti interceduti tra l'intestatario e il presentatore del libretto, salvi sempre gli effetti del dolo e della colpa grave, a sensi del secondo comma dell'art. 1992. Al minore che abbia compiuto i diciotto anni si è riconosciuta la capacità di compiere le operazioni di deposito a risparmio (art. 1837) generalizzandosi una norma già in vigore per le Casse di risparmio, la quale oggi appare meno eccezionale di fronte al disposto dell'art. 3 che attribuisce al minore, con il compimento dei diciotto anni, piena capacità di agire nei rapporti di lavoro. Come opportuno temperamento si è ammessa l'opposizione del legale rappresentante del minore. Nei depositi di titoli in amministrazione (art. 1838), data la natura dell'oggetto, l'obbligo della custodia si completa con un complesso di altre prestazioni le quali, se attribuiscono alla banca il diritto ad un compenso (art. 1838, terzo comma), addossano però alla stessa dei doveri di diligenza, che non possono essere elusi con patti di esonero (art. 1838, quarto comma). La sanzione di nullità di questi patti tutela la massa dei depositanti e corrisponde agli scopi del contratto, che ha nella sua essenza la finalità di porre a carico della banca la cura di amministrare i titoli e le conseguenze di ogni trascuratezza in cui può fare incorrere l'attività relativa. Senza tale responsabilità i depositanti preferirebbero collocare i titoli in cassette di sicurezza. Del servizio bancario delle cassette di sicurezza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 739

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1834 · fonte del testo

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