L'articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente: Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art85 · fonte del testo

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