Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/12/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre

1968 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra

Malfitano Salvatrice ed altro e Guagliardi Arturo ed altro, iscritta al

n. 109 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Avverso l'esecuzione mobiliare iniziata e proseguita da Arturo

Guagliardi contro Giuseppina Mauceri, convivente con i genitori,

costoro proponevano opposizione di terzo davanti al pretore di

Siracusa. In particolare, la madre, Salvatrice Malfitano, deduceva che

i beni pignorati fossero di sua proprietà e che le erano pervenuti da

Emanuela Macca in forza di atto costitutivo di dote.

L'opposto eccepiva che la convenzione matrimoniale invocata dai

ricorrenti fosse simulata, ponendo in evidenza che il relativo atto

pubblico era stato stipulato non solo in costanza di matrimonio e tra

persone tutte conviventi, ma persino dopo la notifica di precetti alla

debitrice; e chiedeva di conseguenza che il contraddittorio fosse

integrato con la chiamata in causa della Macca, onde dimostrare anche

nei confronti di questa la fondatezza del proprio assunto.

Il pretore sospendeva l'esecuzione limitatamente ad alcuni beni e

rilevava l'inammissibilità della prova della simulazione delle

convenzioni matrimonali, a sensi dell'art. 164 del codice civile.

Con ordinanza del 21 dicembre 1968 però sollevava la questione di

legittimità costituzionale della norma, secondo cui ai terzi è

vietato di provare la simulazione delle dette convenzioni, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Osservava che la

decisione della questione fosse pregiudiziale, e riteneva la questione

stessa non manifestamente infondata. A quest'ultimo riguardo dichiarava

di non comprendere perché la tutela del patrimonio familiare, le cui

esigenze sono giustamente tenute presenti dal legislatore, dovesse

essere spinta al punto da proteggere la pura apparenza e perfino in

pregiudizio di persone estranee alle convenzioni.

Ad avviso del pretore, la norma denunciata violerebbe l'art. 24

della Costituzione in quanto preclude del tutto la difesa dei diritti

del creditore. Essa, infatti, nega ai terzi ogni indagine sulla

simulazione delle convenzioni matrimoniali, determinando per essi un

ingiusto danno. I terzi, poi, non hanno altri rimedi a loro

disposizione perché in caso di frode, ad esempio, non possono

esercitare l'azione revocatoria se, come nella specie, la convenzione

è stipulata tra terzi, e perché non possono neppure provare, ad

esempio, che i beni costituiti in dote non fossero di proprietà del

costituente, dato che una prova del genere si risolve necessariamente

in quella della simulazione della causa del contratto dotale e non è

quindi ammissibile in base all'art. 164 del codice civile.

Sarebbe del pari violato l'art. 3 della Costituzione. Dal

legislatore, invero, è di regola accordata ai terzi la massima tutela

in caso di simulazione (art. 1417 cod. civ.) e sia pure come ultima

ratio è agli stessi riconosciuto il diritto di agire per il

risarcimento dei danni ingiusti (art. 2043 cod. civ.) derivanti dai

c.d. contratti a danno del terzo. Ma sia dall'una che dall'altra tutela

risultano esclusi i terzi danneggiati dalle convenzioni matrimoniali,

con una norma eccezionale, completamente in contrasto con i principi.

La evidente disparità di trattamento nei confronti dei terzi,

d'altra parte, secondo il giudice a quo, non troverebbe riscontro

nell'esigenza di tutelare un interesse pubblico assolutamente

preminente ed inderogabile. Non potrebbe, infatti, considerarsi tale

l'interesse relativo all'esistenza e alla conservazione del patrimonio

della famiglia. Le garanzie giurisdizionali poi operanti nei

procedimenti instaurati per far valere la simulazione di un atto

dovrebbero dirsi di per sé sufficienti per la tutela dell'interesse

familiare. Ed infine una eventuale preminenza dello stesso interesse

familiare su quello diretto a far valere la simulazione potrebbe in

ipotesi giustificarsi nei confronti dei soggetti facenti parte della

famiglia ma non dei terzi, che sarebbero agevolmente esposti ai

comportamenti fraudolenti posti in essere attraverso il ricorso alle

convenzioni matrimoniali.

2. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Davanti - a questa Corte spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri a mezzo della Avvocatura generale dello Stato

mentre non si costituiva nessuna delle parti private.

L'Avvocatura dello Stato, a proposito della prospettata violazione

dell'art. 3 della Costituzione, osservava che tutte le considerazioni

svolte dal pretore di Siracusa non sarebbero sicuramente idonee a

dimostrare la assunta disparità di trattamento.

Le disposizioni legislative circa il regime patrimoniale della

famiglia sono dirette a disciplinare situazioni particolari attinenti

all'istituto della famiglia, che gode di specifica ed ampia tutela

costituzionale (art. 29 e segg.). E tali situazioni ben può il

legislatore disciplinare diversamente da situazioni apparentemente

analoghe ma sostanzialmente ed obiettivamente diverse.

Di conseguenza, le disposizioni di cui all'art. 164 del codice

civile sarebbero del tutto immuni da irragionevolezza, in quanto

dirette, insieme con altre, alla tutela della stabilità economica

della famiglia, e sicuramente non violerebbero il principio di

eguaglianza.

Né avrebbe peso il rilievo svolto dal pretore con riferimento

all'art. 2043 del codice civile perché a proposito degli effetti

pregiudizievoli verso i terzi, il contratto verrebbe in considerazione

solo come fatto illecito e perché quindi le situazioni che si

vorrebbero mettere a raffronto non sarebbero omogenee neppure

apparentemente.

E da ultimo non sarebbe rilevante ai fini dell'esame da parte di

questa Corte, l'assunto che la disciplina dell'art. 164 non sarebbe

giustificata da un interesse pubblico assolutamente preminente ed

inderogabile, perché tale assunto integrerebbe un semplice

apprezzamento sul merito dell'atto legislativo.

A proposito poi del denunciato profilo di illegittimità attinente

all'art.24 della Costituzione, l'Avvocatura rilevava l'erroneità di

impostazione della questione, atteso che il precetto costituzionale

assicura il diritto di azione e di difesa entro i limiti di estensione

del diritto sostanziale riconosciuto.

Ora, l'art. 164, escludendo nel primo comma che la simulazione,

anche se in ipotesi sussistente, delle convenzioni matrimoniali possa

dar luogo al permanere o al sorgere nei terzi di determinati diritti,

normalmente di garanzia, sui beni oggetto del negozio in ipotesi

simulato, porrebbe una regola di diritto sostanziale e quindi la sua

valutazione sotto il profilo della legittimità costituzionale non

potrebbe essere prospettata ed effettuata in rapporto all'art. 24 della

Costituzione.

All'udienza del 14 ottobre 1970, l'Avvocato dello Stato Albisinni,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha insistito nelle

deduzioni svolte con l'atto di intervento. Dopo di che la causa è

passata in decisione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 del

codice civile che vieta ai terzi la prova della simulazione delle

convenzioni matrimoniali, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

2. - Per il primo comma dell'art. 164, che è la parte

effettivamente denunciata della norma, "non è ammessa alcuna prova

della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da

controdichiarazioni scritte"

Viene, in tal modo, posto un divieto assoluto nei confronti dei

terzi, nonostante che gli stessi abbiano potuto risentire un danno da

quelle pattuizioni, e di contro (con il secondo comma dello stesso

articolo), la stessa prova è ammessa per le parti ed entro certi

limiti; ed inoltre, e nel contempo, viene apportata una deroga alla

regola generale, risultante dagli artt. 1414 e segg. del codice civile,

secondo cui ai terzi è dato di agire per l'accertamento della

simulazione dei contratti e di giovarsi di tutti i mezzi di prova.

Così delineata e delimitata la norma oggetto della denuncia,

appare fondata la questione in riferimento ad entrambe le disposizioni

costituzionali di raffronto.

3. - L'Avvocatura dello Stato ritiene che l'art. 164 neghi e limiti

non un diritto processuale sibbene un diritto sostanziale e cioè il

diritto di garanzia dei terzi e delle parti sui beni che sono oggetto

della convenzione matrimoniale simulata; e che pertanto l'art. 24 non

sarebbe invocabile.

La tesi non può essere accolta, anzitutto perché la norma

impugnata non arriva a disciplinare la sorte di quei beni e si ferma

più a monte, negando o limitando la prova su un fatto (e precisamente

sopra la simulazione della convenzione) che, solo indirettamente, di

quei beni ostacola la disposizione o l'assegnazione; in secondo luogo,

perché l'art. 24 si riferisce ai diritti processuali in senso stretto

ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti; e

sostanzialmente, perché, nell'ipotesi di cui all'art. 164, al credito

vantato dal terzo nei riguardi di una delle parti della convenzione

matrimoniale non è accordata tutela giurisdizionale.

4. - La disciplina, dettata dall'art. 164, messa a raffronto con

quella risultante dagli artt. 1414 e segg., integra poi, come si è

detto, un'importante deroga alle norme ed ai principi in materia di

simulazione dei contratti in generale.

Si ha in particolare una evidente disparità di trattamento nei

confronti dei terzi in relazione a situazioni sostanzialmente omogenee

o facilmente assimilabili. Tali infatti sono quelle in cui si trovano i

terzi qualora siano pregiudicati nei loro interessi da contratti in

genere o da convenzioni matrimoniali in particolare, che le parti

abbiano posto in essere simulatamente: in entrambi i casi il

pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente

meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realtà dei

rispettivi rapporti contrattuali.

5. - Rimane, però, da accertare se la differenziazione di

trattamento giuridico, ora rilevata, non si presenti razionalmente

giustificata.

Può dirsi arbitrario ed illogico che il terzo, mentre può

avvalersi della simulazione di un qualunque contratto, non lo possa

invece fare quando si tratti di convenzione matrimoniale (e tanto più

in quanto gli autori della simulazione possono al contrario

avvalersene).

Non ha pregio l'assunto che la norma abbia la sua ragione nello

scopo di garantire la stabilità economica della famiglia. È esatto

che la famiglia tanto nella Costituzione quanto nel codice gode di una

particolare tutela. Ma questa si giustifica se tende a garantire

l'intangibilità dei beni destinati effettivamente a sostenere gli

oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una

tale destinazione. Ed invece la norma impugnata, privando il terzo

creditore della possibilità di provare la finzione, si traduce in una

tutela di quest'ultima piuttosto che degli interessi familiari. I quali

del resto, secondo i principi di ragione e di giustizia, non possono

essere protetti fino al punto da sacrificare quelli del terzo, in ogni

altro caso tutelati.

Il primo comma dell'art. 164, in conclusione, vietando di provare

l'estraneità di certi beni alla famiglia, rivela un'eccedenza del

mezzo (divieto totale di prova) rispetto al fine (tutela dell'economia

familiare), e la relativa normativa appare quindi irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, primo

comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a

provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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