Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero nel Regno
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[1]Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio ((nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)).
[2]Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
[3]Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 28 luglio 2011
