(1) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, per provare che, secondo la legge nazionale, non sussistono impedimenti a contrarre matrimonio, deve presentare:

  • a)in Italia, un "Ehefaehigkeitszeugnis" (certificato di capacita' matrimoniale) rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile austriaco conformemente all'allegato II-A;
  • b)in Austria, un "certificato di eseguita pubblicazione, di matrimonio" con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile italiano conformemente all'allegato II-B. Per tale certificato non e' richiesta la dichiarazione consolare austriaca attestante che esso e' stato rilasciato dall'autorita' competente. (2) I nubendi devono, inoltre, presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III. (3) Le disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, per la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato IV. (4) Gli Stati contraenti si daranno comunicazione delle eventuali variazioni delle norme concernenti la documentazione occorrente per contrarre matrimonio e la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari