Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero nel Regno
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio.
[2]Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
[3]Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 8 agosto 2009
