Per ciò che concerne la costituzione di servitù su un fondo comune, ho collocato sotto il titolo della comunione (art. 1108, terzo comma), che costituisce la vera sedes materiae, la norma che esige il consenso di tutti i partecipanti. Ho però riprodotto nell'art. 1059, con qualche emendamento di forma, l'art. 636 del codice del 1865, secondo cui la concessione della servitù fatta da uno solo dei comproprietari non può pregiudicare gli altri, ma è precluso al concedente ed ai suoi eredi e aventi causa di porre impedimento all'esercizio del diritto concesso. Seguendo il codice del 1865, ho creduto inutile enunciare, come invece faceva il progetto della Commissione Reale (art. 227), il principio che può costituirsi una servitù a vantaggio o a carico di un fondo comune e sopra o a vantaggio di un fondo di esclusiva proprietà di uno dei condomini, poichè non può esservi dubbio che il fondo comune sia da considerarsi, rispetto alle quote degli altri condomini, come res aliena in rapporto al fondo di proprietà esclusiva di un partecipante. Circa il potere di costituire servitù a vantaggio del fondo, tale potere, ammesso dal codice del 1865 (art. 665) per l'enfiteuta e per il marito rispetto al fondo dotale, viene esteso (art. 1078) all'usufruttuario. L'estensione mi è parsa giustificata dal potere che ha l'usufruttuario di apportare i miglioramenti che siano conformi alla destinazione economica del fondo (art. 985, primo comma). Quanto alla costituzione di servitù a vantaggio del fondo comune, viene determinata sotto il titolo della comunione la maggioranza qualificata che deve concorrere per l'acquisto (art. 1108, primo e secondo comma), eliminandosi così la lacuna del codice anteriore, che non dettava una disposizione particolare in proposito. DELLE SERVITÙ ACQUISTATE PER USUCAPIONE E PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 503