Art. 77 codice antimafia — Fermo di indiziato di delitto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2011 al 15 giugno 2019. Leggi il testo vigente →

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 15 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art77 · fonte del testo

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