Art. 75-bis codice antimafia — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 2015 al 9 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 21 aprile 2015 al 9 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art75bis · fonte del testo

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