Codice antimafia

Art. 60 codice antimafia — Liquidazione dei beni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. L'amministratore giudiziario puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art60 · fonte del testo

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