Art. 59 codice antimafia — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

((1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione)) All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo' essere eseguita per posta elettronica o per telefax. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata. ((6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis)) Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli interessati. (( All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. 9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 104 parole tolte, 55 parole aggiunte.

tolto: All'udienzaaggiunto: 1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del … prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo tolto: sommariamente i motivi della esclusione. aggiunto: succintamente i motivi dell'esclusione All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia puo' … giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata. aggiunto: 6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi … creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessitolto: .aggiunto: , ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita … agli interessati. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzionitolto: , chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, aggiunto: e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. 9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazionetolto: . Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art59 · fonte del testo

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