Codice antimafia

Art. 45 codice antimafia — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

Testo vigente dal 28 settembre 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 45 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34353/2025

    28 dicembre 2025

    Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, sicché l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all'adozione della misura di prevenzione resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale l'ente impositore è, pertanto, legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo da azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale.

    Art. 45 codice antimafia · Art. 50 codice antimafia · Art. 57 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2012

    Questione infondata
    19 ottobre 2012

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo il quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, che lo statuto attribuisce al patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento, la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, giacché quest'ultima regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata; con riguardo alle miniere, che appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione, non è immaginabile che possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili; mentre, con riguardo alle cave e alle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo, la normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari, operando entro un'area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché lo statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo. - Sull'assegnazione di categorie di beni al patrimonio regionale in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione, vedi, cit, sent. n. 31 del 1959, n. 179 del 2004, n. 383 del 1991. - Sull'appartenenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione da parte degli assegnatari, vedi, cit., sent. n. 34 del 2012. - Sulle finalità della confisca di prevenzione, vedi, cit., sent. n. 335 del 1996.

    Art. 114 cost. · Art. 116 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art45 · fonte del testo

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