Codice antimafia

Art. 55 codice antimafia — Azioni esecutive

A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. (( Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione)) In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 55 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31612/2025

    4 dicembre 2025

    La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse, per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. ordo temporalis esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria", disposta ex art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-bis c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento).

    Art. 55 codice antimafia · Art. 20 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate · Art. 317 c.c.i.i. · Art. 2913 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/2024

    Questione inammissibile
    8 febbraio 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sez. sesta civile, degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, nella parte in cui, successivamente alla confisca definitiva, prevede che i creditori possano soddisfarsi nell’ambito del piano di pagamento predisposto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’evocato parametro dell’art. 102 Cost. non è pertinente rispetto alle censure sollevate, in quanto l’effettività della tutela giurisdizionale non viene posta in dubbio neppure dalla stessa ordinanza di rimessione. Con riguardo, poi, all’art. 24 Cost., la questione sollevata in ordine all’art. 61 cod. antimafia, che prevede un procedimento speciale di liquidazione a seguito della definitività della confisca di prevenzione, non è rilevante, in quanto la disposizione non è applicabile nel giudizio a quo ; in ordine all’art. 55 cod. antimafia, invece, l’ordinanza presenta una motivazione insufficiente e perplessa quanto alla non manifesta infondatezza. Il rimettente si limita a richiamare il principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale include anche l’esecuzione forzata; tuttavia, non considera che il procedimento di prevenzione di cui all’art. 55 cod. antimafia non presuppone l’insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità, sicché vi è la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione, sussistano le condizioni perché la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti – attraendo, in caso, anche i crediti prededucibili. Così facendo, il rimettente non sviluppa la sua censura focalizzandola sul procedimento di espropriazione forzata in corso, che è quello oggetto della sua cognizione dell’azione di opposizione all’esecuzione, ma devia verso il procedimento di liquidazione nella confisca di prevenzione, il quale non è rilevante nel giudizio principale. ( Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 209/2023 - mass. 45849; S. 159/2023 - mass. 45663; S. 108/2023 - mass. 45533; S. 248/2022- mass. 45204; S. 140/2022- mass. 44837; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 128/2021- mass. 43960; S. 123/2021- mass. 43987; S. 522/2002; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 55 codice antimafia · Art. 61 codice antimafia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 18 parole tolte, 71 parole aggiunte.

A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Le tolto: esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della aggiunto: procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di tolto: confisca definitiva, esse si estinguono aggiunto: dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento aggiunto: o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57tolto: .aggiunto: ; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art55 · fonte del testo

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