Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1874 al 17 maggio 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Per essere inscritto nell'albo degli avvocati esercenti e' necessario:
[2]1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 28, 1ª parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel 1° e 2° capoverso del detto articolo 28, il Consiglio dell'Ordine puo', secondo le circostanze, far eseguire la iscrizione dell'aspirante nell'albo;
[3]2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Universita' del Regno;
[4]3° Avere, per due anni almeno successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze si' civili, che penali delle Corti e tribunali, come sara' stabilito dal regolamento;
[5]4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale nominato da esso, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo.
[6]Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.
[7]L'esame e' verbale e per iscritto.
[8]L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.
[9]L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una dissertazione sovra temi dati dal presidente della Commissione.
[10]Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.
Testo in vigore dal 15 giugno 1874 al 17 maggio 1919
