[1]Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:

[2]1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.

[3]Non sono pero' compresi in questa disposizione i conciliatori ne' i vicepretori;

[4]2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Universita' del Regno, dopo cinque anni di esercizio;

[5]3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purche' non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.

[6]L'applicazione del presente articolo e' sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art9 · fonte del testo

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