[1]Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualita' di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere inscritti nel relativo albo che si dovra' compilare a norma della presente legge.

[2]Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente legge, l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima citta' dove siede la Corte, sara' formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianita' di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sara' eseguito da tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre citta'.

[3]Altrettanto sara' praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

[4]In questo albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi avanti la Sacra Ruota e la Segnatura.

[5]Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art59 · fonte del testo

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