Art. 2 — Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»
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Testo in vigore dal 4 marzo 1887 al 16 dicembre 2009
