Art. 2 — Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1875 al 4 marzo 1887. Leggi il testo vigente →
Sara' nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli contemplati dal suddetto articolo e non congiunti necessariamente con essi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1875 al 4 marzo 1887
