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Miscellanea
Che modifica l'art. 100 della legge elettorale 17 dicembre 1860
Legge 3 luglio 1875, n. 2610
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2009
- Articoli
- 3
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1senza rubricaabrogato
- Art. 2Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»abrogato
- Art. 3senza rubricaabrogato
