Che modifica l'art. 100 della legge elettorale 17 dicembre 1860. (075U2610)
- Art. 1
- Art. 2 — Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»
- Art. 3