Art. 2 — Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
