Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Il precedente articolo non e' applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.

[2]Essi debbono pero' dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620~art4 · fonte del testo

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