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[1]Il precedente articolo non e' applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.
[2]Essi debbono pero' dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957
