[1]Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sara' punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 dicembre 1956, n. 1447

2

La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".

Testo vigente dal 19 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 dicembre 1956, n. 1447

    La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620~art3 · fonte del testo

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