Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art3 · fonte del testo

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