Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti a interrompere una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina o a causare ad essa guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave. Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art5 · fonte del testo

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