[1]Sara' soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi: Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avra' rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avra' ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche; Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.
[2]Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovra' darne notizia alle autorita' del primo porto dove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potra' aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.
[3]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
