[1]Il precedente articolo non e' applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.
[2]Essi debbono pero' dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.
[3]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
