Art. 2 (Articoli addizionali)
[1]Mentre i due Governi non conchiudano una Convenzione Consolare, i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari rispettivi godranno nei due Paesi degli stessi diritti e prerogative che le due alte parti contraenti abbiano accordato o accorderanno agli agenti di ugual grado della Nazione piu' favorita.
[2]In fede di che, firmano per duplicato gli articoli addizionali che precedono e vi appongono i loro sigilli rispettivi, in Montevideo, il diecinovesimo giorno del mese di settembre dell'anno milleottocentottantacinque.
[3](L. S.) G. Anfora. (L. S.) Man. Herrera Y Obes.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
