Art. 4 (Quaderno d'oneri E)
[1]Durante la concessione il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazione in partenza da Genova verso Singapore ed oltre.
[2]Tale interdizione rimane pure stabilita per le partenze da Venezia, quando si verificasse il caso preveduto dal precedente articolo, per cui i concessionari fossero dal Governo obbligati ad assumere eziandio il servizio dell'Adriatico verso l'Indo-Cina, ma non contempla i servizi interni, e non si estende alle altre linee di navigazione internazionale, le quali potranno in ogni tempo toccare gli scali del Regno.
[3]L'interdizione medesima non riguarda i vantaggi che fossero accordati alla marina a vapore non costituenti speciale privilegio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
