Art. 28 (Quaderno d'oneri E)
[1]I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a meta' del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.
[2]Il trasporto dei condannati sara' eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorita' determinate.
[3]I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.
[4]In verun caso il numero di essi potra' eccedere i 25 sui battelli di portata superiore a 500 tonnellate, ed i 15 su quelli di minor portata.
[5]Sara' in facolta' dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco dei condannati ed alienati, rinviandoli al viaggio successivo.
[6]Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di L. 5 (oro) al giorno, compreso il vitto. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo; questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
