[1]I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina. Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non siano quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove credesse, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo.

[2]In mancanza di speciali contratti, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-e-art27 · fonte del testo

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