Art. 27 (Quaderno d'oneri E)
[1]I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina. Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non siano quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove credesse, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo.
[2]In mancanza di speciali contratti, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
