Art. 29 (Quaderno d'oneri E)
[1]Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste, o gli altri impiegati che ne fanno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali, per i viaggi all'interno, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.
[2]Per i viaggi all'estero occorrera' eziandio una speciale autorizzazione della direzione generale delle poste.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
