[1]I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi, alla meta' del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio.
[2]I concessionari non saranno pero' obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non e' applicabile ai membri del Parlamento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
