[1]I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi, alla meta' del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio.

[2]I concessionari non saranno pero' obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non e' applicabile ai membri del Parlamento.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari