[1]I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe ed a meta' prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno scontata la pena.
[2]Il trasporto dei condannati sara' eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorita' determinate.
[3]I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti. In verun caso il numero di essi potra' eccedere i 25 sui battelli di portata superiore alle 200 tonnellate, ed i 15 su quelli di minore portata.
[4]Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno compreso il vitto. Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.
[5]Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
