[1]Il materiale nautico contemplato all'articolo 11 dovra' essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1877. I concessionari si obbligano inoltre a far costruire due altri piroscafi della stazatura non inferiore a tonnellate 1500, secondo il decreto degli 11 marzo 1873, e della velocita' normale non minore di 10 nodi all'ora, sul miglior tipo in uso per la navigazione dell'Indo-Cina.

[2]Tale tipo sara' sottoposto all'approvazione della regia marina.

[3]Uno dei due piroscafi sara' posto in navigazione entro tre anni dalla data dell'approvazione del contratto; e l'altro nei due anni successivi.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-e-art13 · fonte del testo

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