Art. 13 (Quaderno d'oneri E)
[1]Il materiale nautico contemplato all'articolo 11 dovra' essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1877. I concessionari si obbligano inoltre a far costruire due altri piroscafi della stazatura non inferiore a tonnellate 1500, secondo il decreto degli 11 marzo 1873, e della velocita' normale non minore di 10 nodi all'ora, sul miglior tipo in uso per la navigazione dell'Indo-Cina.
[2]Tale tipo sara' sottoposto all'approvazione della regia marina.
[3]Uno dei due piroscafi sara' posto in navigazione entro tre anni dalla data dell'approvazione del contratto; e l'altro nei due anni successivi.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
