Art. 11 (Quaderno d'oneri C)
[1]Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio designato all'articolo 1, e non mai inferiore a dodici (12) di cui:
[2]Uno della stazatura minima di 500 tonnellate di registro (da servire per la linea Brindisi-Corfu').
[3]Tre della stazatura minima di 600 tonnellate di registro.
[4]Due della stazatura minima di 800 tonnellate di registro.
[5]Due della stazatura minima di 900 tonnellate di registro.
[6]Quattro della stazatura minima di 1100 tonnellate di registro.
[7]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del regio decreto 11 marzo 1873.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
