Art. 33 (Quaderno d'oneri C)
[1]Affinche' le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32, possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrera' che nei porti italiani ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorita' superiori del luogo di partenza, e nei porti esteri dai regi agenti diplomatici o consolari del Governo fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.
[2]Le facilitazioni concesse per i citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero, o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
